Come dice una celebre canzone, “è successo a tutti però poi”… ma noi diciamo “è successo a tutti prima o poi…” di non riuscire a recuperare un proprio credito in via stragiudiziale: parliamo, cioè, dell’ipotesi in cui l’invio, da parte nostra, di solleciti (verbali e/o scritti) prima, e l’inoltro di formale diffida da parte del nostro legale di fiducia, poi, non abbiano sortito alcun effetto sul debitore, il quale continua ad “ignorarci”, nella speranza che prima o poi ci stanchiamo di richiedere indietro ciò che ci è dovuto.

In questo caso, come probabilmente già noto, la strada “principe” per tentare di recuperare il proprio credito è quella di rivolgersi, per il tramite del proprio legale di fiducia, all’organo giudiziario competente per ottenere un c.d. decreto ingiuntivo, ovvero un provvedimento a mezzo del quale il Giudice ordina al debitore in questione di pagare la somma da noi vantata a credito.

La legge stabilisce che, per poter procedere in tal senso, è necessario dimostrare l’esistenza e l’ammontare del proprio credito mediante una “prova scritta”.

Di norma – oltre che le fatture rimaste insolute su cui il credito si fonda – si è soliti allegare al ricorso per decreto ingiuntivo, quale prova scritta del credito, gli estratti dei registri Iva o delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c. (come ad esempio l’estratto autentico del libro giornale della società), regolarmente autenticati da un Notaio di propria fiducia, con contestuale esborso dell’ulteriore spesa da questi richiesta per la propria attività.

In molti, però, non sanno che, oltre agli estratti autentici delle scritture contabili, la legge contempla anche un’altra ipotesi di “prova scritta” idonea a comprovare il credito vantato: le c.d. “promesse unilaterali per scrittura privata”.

Di cosa si tratta?

Rientrano nell’alveo delle c.d. “promesse unilaterali per scrittura privata” tutte le dichiarazioni firmate dal debitore, contenenti al proprio interno la conferma dell’esistenza e dell’esatto ammontare del debito (c.d. riconoscimento di debito) e/o l’impegno, del debitore stesso, di procedere al saldo entro un determinato termine, oppure in via dilazionata, cioè “a rate” (c.d. promessa di pagamento).

Concretamente quali dichiarazioni sono considerate idonee a costituire prova scritta per l’emissione di un decreto ingiuntivo?

La giurisprudenza ritiene, in modo consolidato, prove scritte idonee:

  • il riconoscimento di debito e/o la promessa di pagamento firmati dal debitore, contenuti in un supporto cartaceo, scansionato ed inviato al creditore in allegato ad un messaggio di posta elettronica ordinaria  in questo caso, sarà sufficiente allegare al ricorso la copia dell’accordo firmato allegato alla comunicazione;

  • il riconoscimento di debito e/o la promessa di pagamento contenuti in un messaggio di posta elettronica certificata inviato dal debitore a mezzo posta elettronica certificata (c.d. PEC)  in questo caso, sarà necessario allegare il messaggio di posta elettronica certificata ricevuto dal debitore.

Al contrario, la giurisprudenza non è conforme – ancora! – nel ritenere prove scritte idonee i riconoscimenti di debito e/o le promesse di pagamento inviati dal debitore al creditore a mezzo posta elettronica ordinaria, a mezzo SMS o mediante scambi Whatsapp.

Si segnala, tuttavia, che allo scrivente Studio è recentemente accaduto di ottenere, presso il Foro di Bologna, l’emissione di un decreto ingiuntivo, allegando – quale prova scritta del credito – alcuni messaggi Whatsapp inviati dal debitore al creditore.

Quali sono i vantaggi di produrre, quale prova scritta del proprio credito, un riconoscimento di debito e/o una promessa di pagamento, in luogo delle “classiche” scritture contabili autenticate?

  • Economicità: a dispetto delle scritture contabili che vanno autenticate dal Notaio, con il contestuale esborso della spesa da questi richiesta per l’attività svolta, i riconoscimenti di debito e le promesse di pagamento non comportano alcun dispendio economico per il creditore;

  • Velocità: a dispetto delle scritture contabili – che per essere autenticate richiedono un lasso di tempo (che varia a seconda della disponibilità del Notaio designato e della velocità del creditore nel fornire al professionista la documentazione necessaria per procedere), i riconoscimenti di debito e le promesse di pagamento – se già in possesso del creditore, consentono di agire immediatamente con il deposito del ricorso;

  • Possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo: a differenza delle scritture contabili autenticate – che sono idonee unicamente a costituire una prova scritta del credito vantato – i riconoscimenti di debito e le promesse di pagamento consentono, altresì, di chiedere all’organo giudicante competente di emettere un decreto ingiuntivo c.d. immediatamente esecutivo, ovvero un provvedimento in forza del quale potere agire immediatamente in via esecutiva nei confronti del debitore, senza dover attendere il termine di legge di 40 giorni che – in assenza dell’immediata esecutività – è concesso al debitore per eventualmente sollevare opposizione al decreto stesso.

Alla luce di tutto quanto precede, potrebbe essere interessante strutturare una policy aziendale che faciliti la sottoscrizione di tali riconoscimenti di debito e/o promesse di pagamento in via preventiva, ovvero direttamente in allegato al primo sollecito di pagamento inviato dal creditore.

Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo (altra novità!), esiste un’apposita procedura per poter accedere a tutte le informazioni sul debitore, contenute nei registri dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia Regionale del Lavoro.

Più in particolare, qualunque creditore in possesso di un decreto ingiuntivo, può rivolgersi, per il tramite del proprio legale, agli Ufficiali Giudiziari e chiedere loro di svolgere la c.d. “ricerca telematica dei beni del debitore”.

La procedura è molto semplice, veloce ed economica e, segnatamente:

  • l’istanza viene presentata dall’avvocato in via telematica: ciò abbrevia molto i tempi di acquisizione e registrazione della richiesta, da parte degli Ufficiali Giudiziari;

  • dal momento della presentazione dell’istanza agli Ufficiali Giudiziari alla ricezione del verbale che contiene le risultanze della ricerca, solitamente, non intercorre più di un mese al massimo (fermo restando che la tempistica varia da città a città). Quindi, in tempi molto brevi, si entra in possesso delle informazioni più rilevanti relative al debitore: conti correnti intestati, eventuali contratti di locazione o di affitto di ramo d’azienda, nonché eventuali rapporti di lavoro pendenti;

  • il costo di tale procedura varia tra un minimo di Euro 50,00 e un massimo di Euro 100,00: tale somma è composta dal costo fisso di Euro 43,00 a titolo di contributo unificato dovuto per legge e da un’ulteriore somma – che varia da città a città – a titolo di diritti dovuti agli Ufficiali Giudiziari.

Una volta ottenute tali informazioni, il passo successivo, sarà quello di promuovere un pignoramento “mirato” sui soggetti individuati come “debitori del debitore”, quali banche, datori di lavoro o affittuari… e andare dritti allo scopo affinché “prima o poi” con pazienza e tenacia, si realizzi…

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